Si informano tutti i Clienti che per  fronteggiare  la  situazione  di  crisi  lavorativa  ed  economica  causata  dalla  diffusione  del c.d. “Coronavirus”, il Governo ha emanato un Decreto-Legge contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese delle zone direttamente coinvolte dal problema. Il Decreto è il numero 9 del giorno 02/03/2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Elenchiamo a seguire le principali novità:

  • Su tutto il territorio nazionale, sono stati modificati i termini per invio delle dichiarazioni: il termine per la trasmissione delle C.U. passa dal 7 marzo al 31 marzo 2020, il termine per la presentazione del 730 precomiplato dal 23 luglio al 30 settembre 2020. La dichiarazione precompilata è messa a disposizione dal 5 maggio 2020.
  • Su tutto il territorio nazionale, sono sospesi i  versamenti,  le ritenute,  i contributi  e  i premi  per  il  settore  turistico-alberghiero.
  • Per i Comuni sottoposti a quarantena, sono sospesi tutti i versamenti e tutti gli adempimenti.
  • Per le aziende localizzate nei Comuni sottoposti a quarantena, la CIGO  e  l’assegno  ordinario possono essere richiesti senza necessità di informazione  e  consultazione  sindacale. La cassa integrazione spetta anche ai lavoratori che risiedono nei comuni interessati, anche se la sede lavorativa non si trova in una delle zone rosse. Il periodo di sospensione dovuto all’emergenza del COVID-19 non si conteggia ai fini dei limiti ordinari.
  • Per i  titolari  di  rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e per i lavoratori autonomi o professionisti, che prestano attività nei comuni sottoposti a quarantena, spetta un’indennità mensile di €500 per massimo tre mesi, nel limite di spesa previsto dal decreto.
  • Per i datori di lavoro del settore privato, operanti nella Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per i quali non sono previste le tutele di sospensione o riduzione di orario, possono essere riconosciuti trattamenti di CIG in deroga, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il periodo riconosciuto equivale alla durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.

Lo Studio Furfaro rimane a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

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