La Legge di Bilancio 2020, ancora in bozza, e il Decreto fiscale 124/2019 presentano importati novità.

Per l’anno 2020, la Legge di Bilancio prevede:

  • la riprogettazione delle tariffe Inail, poichè  il Ddl Bilancio 2020 trova le risorse per rendere strutturale le tariffe;
  • la riproposta dell’incentivo per l’assunzione degli under 35, introdotto dalla manovra del 2018; la disciplina è stata coordinata sia per quanto riguarda le aziende che possono utilizzare l’incentivo, sia per quanto riguarda i soggetti e i contratti destinatari;
  • l’estensione del congedo obbligatorio per il padre, che passa da 5 a 7 giorni;
  • l’aumento del reddito in natura imputato ai dipendenti per la possibilità di utilizzare le auto nel tempo libero (l’uso promiscuo). La nuova percentuale si innalzerà al 60 o, addirittura, al 100% dell’importo corrispondente a una percorrenza di 15 mila chilometri annui, in base al veicolo. Un aumento simile si avrà per la trattenuta sullo stipendio di chi non ha reddito in natura perché “restituisce” al datore di lavoro la quota corrispondente all’uso privato. La stretta interesserà auto, veicoli per trasporto promiscuo e moto in uso a dipendenti o amministratori. Rimangono esclusi solo gli agenti di commercio.
  • la variazione dei limiti di esenzione per i buoni pasto, che passa da €5,29 a €4,00 per i buoni cartacei e da €7,00 a €8,00 per i ticket elettronici.

Il Decreto Fiscale, invece, mira:

  • alla riduzione del limite per il trasferimento di denaro contante che, a decorrere dal 01/07/2020, passa da €3.000 a €2.000 e, dal 01/01/2022, a €1.000; inoltre è stata rivisitata la sanzione minima, che dal 01/07/2020 diventa di €2.000 e dal 01/01/2022 diventa di €1.000;
  • al versamento delle ritenute da lavoro dipendente da parte di tutte le imprese a cui sono affidate l’esecuzione di opere o servizi, per tutti i dipendenti che hanno operato direttamente nell’esecuzione dell’appalto; le imprese potranno chiedere al committente di compensare le somme con i crediti vantati per l’appalto, importi che il committente deve vincolare se non riceve subito la provvista (o i calcoli) o la richiesta di compensazione riguarda crediti inesistenti o non esigibili. In alternativa, per poter continuare ad operare direttamente il versamento delle ritenute da parte di appaltatori e subappaltatori, in presenza di determinati requisiti occorrerà una certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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